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Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma : novità  sui permessi di soggiorno UE

    Il permesso di soggiorno è quel particolare atto amministrativo che consente ai cittadini di altri Paesi di soggiornare in uno “ospitante”. Il permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, legittima quindi persone straniere a vivere e a svolgere attività  all’interno di un altro Paese per la durata indicata nel certificato. In Italia la disciplina è regolamentata dal D.lgs, n 286/1998 (TUI – testo unico sull’immigrazione), dal decreto n.113/2018, dal D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 e successive modifiche. E’ quanto si legge sul blog dell’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri  di Roma, Avvocato con lunga esperienza nel campo dei diritti degli immigrati.

    La richiesta del permesso di soggiorno deve essere fatta entro e non oltre 8 giorni dal primo ingresso, così come disposto per legge dall’art.5 secondo comma del TUI. La richiesta deve essere fatta da tutti i cittadini di Paesi extra UE che necessitano di un visto di lunga durata (superiore ai 90 giorni) mentre per soggiorni inferiori (ai 90 giorni), non ce n’è bisogno. Va da sè, i cittadini europei non necessitano di un permesso di soggiorno ma per periodi di soggiorno superiore ai tre mesi dovranno iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. Il permesso viene rilasciato dalla Questura della provincia ove il cittadino straniero intende fermarsi e va fatta presentazione di domanda presso lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito presso la Prefettura,  nel caso il permesso occorra per ricongiungimento familiare o per motivi di lavoro subordinato (art. 36, comma 1 del TUI). La domanda può altresì essere presentata presso Uffici postali abilitati nei seguenti casi:

    • Richiesta per Asilo Politico (il solo rinnovo)
    • Richiesta per Tirocinio formazione professionale
    • Richiesta per Attesa riacquisto cittadinanza
    • Richiesta per Attesa occupazione
    • Richiesta per Affidamento
    • Richiesta per Adozione
    • Richiesta per motivi religiosi
    • Richiesta per residenza elettiva
    • Richiesta per motivi di studio
    • Missione
    • Richiesta per lavoro autonomo, sub-stagionale, subordinato
    • Richiesta per famiglia con minori di 14-18 anni
    • Richiesta per soggiorno di lavoro disciplinato dall’ art. 27
    • Status di apolide
    • Richiesta per duplicato

    La richiesta di permesso di soggiorno può essere fatta per diversi motivi, tra cui ovviamente quello del lavoro che non può superare: i due anni in relazione a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i 9 mesi per un contratto stagionale, 1 anno in un contratto a tempo determinato. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono ovviamente essere rinnovati. Per ottenerlo è necessario essere in possesso di alcuni documenti: l’istanza, il passaporto, la titolarità  di un contratto di lavoro, la disponibilità  di un alloggio.

    Per consulenza sulla gestione dell’istanza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è possibile rivolgersi all’Avvocato Iacopo Maria  Pitorri di Roma presso i riferimenti che trovate sul suo sito web.