Diritto Umanitario e Diritto dei Diritti Umanitari sono davvero la stessa cosa ? Per sviscerare questo dubbio abbiamo contattato l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, che con il suo blog è molto attivo in pubblicazioni in materia di permessi di soggiorno e diritti umani. Il quesito sorge in seguito agli interventi dei non addetti al settore che, spesso, nei loro dibattiti e affrontando la questione, fanno comprendere che si tratti della medesima cosa.
Ed invece non è così. Infatti, è possibile affermare come le due materie condividano gli stessi obiettivi (la protezione dei diritti inalienabili), ma restino pur sempre due discipline distinte, ciascuna caratterizzata da proprie norme, leggi, procedimenti e scopi da perseguire. Infatti, le due branche sono complementari, ma mai sovrapponibili, poichè ciascuna gode di propria specificità ed indipendenza. Il Diritto Umanitario, ci spiega l’ Avvocato Iacopo Maria Pitorri Roma, è altrimenti detto Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, affonda le sue radici a metà Ottocento.
Proprio in questo periodo, infatti, Henry Dunant, ideatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, avverte il bisogno di istituire norme collettive e condivise che, soprattutto nel corso dei conflitti, siano utili per ridurre al massimo gli eccidi ed i massacri umani. Tuttavia, si dovrà attendere il 1900 per una reale concretezza in tema. Infatti, arrivando alla più stretta attualità , il Diritto Umanitario è caratterizzato dalla presenza delle quattro Convenzioni di Ginevra, costituite nel 1949, e dai protocolli aggiuntivi, stabiliti nel 1977, che vedono l’adesione di 196 Stati. L’intero corpus legislativo trova la sua concreta applicazione nel corso delle guerre in contesto internazionale oppure durante eventuali conflitti che riguardano Stati tra loro diversi o che, seppur sorti all’interno di una stessa nazione, hanno superato i limiti territoriali e hanno compromesso altri Stati.
Continuiamo a leggere su queste fonti e sul blog dell’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma. La Convenzione dedica uno spazio anche agli eventuali conflitti sorti all’interno di uno stesso Stato, al fine di condannare gli eccidi e i massacri bellici. Sulla base di quanto detto, dunque, il Diritto Internazionale Umanitario, racchiuso nelle Convenzioni e nei Protocolli, ha come obiettivo quello di ridurre il più possibile l’uso della violenza nel corso dei conflitti, perchè vengano tutelati i civili che non partecipano agli scontri armati (bambini e donne) e i soldati esentati dalla battaglia, perchè feriti e prigionieri. Inoltre, questa particolare branca del diritto ha come obiettivo quello di ridurre anche l’uso della violenza in quelli che vengono chiamati “combattimenti legittimi”, cioè tra coloro che partecipano attivamente agli scontri a fuoco.
Pertanto, è stabilito che l’azione militare nel corso dei conflitti è consentita qualora la carica e la violenza con cui viene messa in atto sia commisurata al vantaggio militare che si potrà ottenere. Infatti, è espressamente vietata ogni azione di guerra che non corrisponda a questa fattispecie appena presa in esame (credits: Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma Blog).